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Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 04/11/2003 Ud. (dep. 27/01/2004) Rv. 228149 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE | Presupposti per la concessione - Rilevanza del carattere occasionale del fatto - Riflessi sul giudizio prognostico positivo in ordine all'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228149-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - IN GENERE

In tema di messa alla prova (art. 28 d.P.R. 448/1989), gli elementi di cui il giudice deve tenere conto ai fini di una prognosi in ordine all'esito dell'esperimento possono essere molteplici, ma essenziale è la valutazione se il fatto contestato sia da considerare un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio prognostico positivo sull'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)