Sez. 5, Sentenza n. 736 del 12/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212884 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono - Presupposti - Accertamento - Compito del giudice - Disapplicazione di atto amministrativo illegittimo - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di violazioni urbanistiche, poiché l'interesse protetto dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è quello formale del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo della attività edilizia (e dunque della regolarità della procedura di concessione), ma quello sostanziale della protezione del territorio, l'accertamento in sede giurisdizionale penale non è impedito dall'esistenza di un provvedimento concessorio; invero tale accertamento può avere ad oggetto anche il provvedimento amministrativo stesso, né il giudice, così operando, disapplica un atto della pubblica amministrazione ritenuto illegittimo, ma ne valuta, appunto, la legittimità in quanto elemento integrante la fattispecie penale. Conseguentemente non costituisce disapplicazione di atto amministrativo neanche l'accertamento della sussistenza dei presupposti necessari perché sia integrata la speciale causa estintiva del reato consistente nel condono edilizio, rientrando tale accertamento, viceversa, tra i compiti del giudice penale che deve pronunziarsi circa la improcedibilità dell'azione penale in conseguenza della applicazione della speciale causa estintiva sopra indicata.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)