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Sez. 2, Sentenza n. 886 del 03/02/1999 (Rv. 522864 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 17 legge 765/1967 - Applicabilità - Condizioni - Regolamento edilizio comunale privo di disciplina sulle distanze e di rinvio, ancorché generico, all' art. 873 cod. civ..
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522864-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

L'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 è applicabile, per disciplinare le distanze tra fabbricati, non soltanto allorché il Comune in cui sono ubicati è sprovvisto di regolamento edilizio, ma anche se questo non contenga alcuna disposizione in merito, applicandosi invece l'art. 873 cod. civ. soltanto se in termini almeno generici tale norma sia da esso richiamata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)