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Sez. U, Sentenza n. 10979 del 09/08/2001 (Rv. 548924 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della p.a. - In materia non attribuita (anche "ratione temporis") alla cognizione di altro giudice dotato di giurisdizione esclusiva - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità - Sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto al risarcimento - Accertamento - Questione di merito, non di giurisdizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548924-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda di risarcimento del danno proposta da un privato nei confronti della p.a., se non attribuita (anche "ratione temporis") alla cognizione di altro giudice dotato, nella materia " de qua", di giurisdizione esclusiva, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; attiene al merito, e non alla giurisdizione, la questione della riconducibilità della fattispecie di responsabilità della p.a. al paradigma dell'art. 2043 cod. civ. (Nella specie, i proprietari di un fondo agricolo avevano ottenuto la condanna della regione siciliana al risarcimento dei danni dovuti alle frequenti inondazioni del fondo asseritamente causate dallo spostamento della foce di un fiume, disposta a seguito della istituzione di una zona di riserva naturale, e dalla cattiva esecuzione dei lavori di sistemazione della vecchia foce, nonché dall'assenza di manutenzione da parte degli enti preposti; in sede di ricorso per cassazione, era stato denunziato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e, per esso, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, alla stregua del rilievo che i danni in questione erano dovuti ad omissioni giustificate della normativa regionale sui parchi e sulle riserve, che vieta determinate attività ed interventi atti ad alterare il paesaggio, gli ambienti naturali e la vegetazione, con conseguente esclusione del requisito dell'assenza di cause di giustificazione, previsto ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2043 cod. civ. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso, escludendo che si versi in alcuna delle materie o submaterie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avuto anche riguardo alla inapplicabilità, "ratione temporis", dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)