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Sez. L, Sentenza n. 5738 del 06/05/2000 (Rv. 536223 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Previsione ex art. 2237 cod. civ. della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente - Derogabilità - Apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa - Deroga pattizia alla facoltà di recesso - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536223-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

La previsione della possibilità di recesso ad mutua del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto; sicché anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)