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Sez. L, Sentenza n. 8690 del 08/09/1997 (Rv. 507655 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Previsione ex art. 2237 cod. civ. della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente - Derogabilità - Apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa - Deroga pattizia alla facoltà di recesso - Questione di interpretazione della volontà contrattuale.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507655-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

La previsione della possibilità di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma primo, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto; sicché anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente - tenendo conto dell'interpretazione della volontà contrattuale - ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)