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Sez. 5, Sentenza n. 12014 del 22/05/2006 (Rv. 591058 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Imposta di registro - Avviso di accertamento - Impugnazione da parte di uno dei coobbligati - Giudicato favorevole - Opponibilità da parte degli altri coobbligati, anche in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione - Ammissibilità - Consumazione della facoltà di opporre il giudicato per intervenuto pagamento dell'imposta - Pagamento di una parte dell'imposta come condizione per la proposizione di domanda giudiziale ex art. 56 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Configurabilità di tale consumazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591058-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, in materia di imposta di registro, qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione, tale giudicato favorevole (salva l'irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. Né una siffatta facoltà è esclusa qualora il coobbligato abbia provveduto al pagamento dell'imposta (non spontaneamente a richiesta dell'ufficio finanziario, per l'intera somma portata dall'avviso di liquidazione, ma) in forza dell'obbligo nascente dall'iscrizione provvisoria di un terzo dell'imposta, in ottemperanza al disposto dell'art. 56 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale condizione "ex lege" per la presentazione del ricorso al giudice tributario avverso l'atto impositivo al fine di conseguirne l'annullamento, altrimenti precluso, in via giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)