Sez. 5, Sentenza n. 16332 del 03/08/2005 (Rv. 584071 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Giudicato favorevole - Estensione ad altro condebitore solidale - Limiti - Ripetibilità di quanto già pagato - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA
In tema di solidarietà tributaria, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ., il condebitore solidale di imposta può giovarsi del giudicato favorevole formatosi tra l'Amministrazione finanziaria ed altro condebitore onde opporsi all'azione esercitata dall'organo impositore per fare valere la sua pretesa, e, quindi, solo in via di eccezione, non anche per ottenere la ripetizione di quanto da lui già pagato. Infatti, il pagamento che egli abbia effettuato prima o dopo il formarsi del giudicato nei confronti del condebitore, anche se finalizzato ad impedire iniziative pregiudizievoli da parte dell'amministrazione finanziaria, consuma la sua facoltà di avvalersi della pronuncia favorevole.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)