diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5890 del 09/11/1982 (Rv. 423651 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - TRASFORMAZIONE DELL'ORIGINARIA PRETESA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423651-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - TRASFORMAZIONE DELL'ORIGINARIA PRETESA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

È consentito all'attore, nel primo grado del giudizio, trasformare l'originaria pretesa, quando ciò sia determinato dall'esigenza di contrastare le eccezioni e le domande riconvenzionali del convenuto, il quale, pur non deducendo nuovi elementi di fatto in senso materiale, introduca nel processo un nuovo e diverso fatto giuridico (inteso come presupposto oggettivo cui l'ordinamento attribuisce determinati effetti giuridici), mutando i termini oggettivi della controversia, quali originariamente delineati dall'attore. (nella specie l'attore, che aveva originariamente proposto domanda di revindica di un immobile, di fronte ed a seguito dell'eccezione del convenuto di esserne locatario, chiedeva l'annullamento del contratto di locazione per vizio del consenso). (V 1744/81, mass n 412423; (V 5409/77, mass n 389068; (V 3920/75, mass n 378180).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)