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Sez. 3, Sentenza n. 5409 del 12/12/1977 (Rv. 389068 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE - ISTANZE CONSEGUENTI AD ECCEZIONI E DOMANDE RICONVENZIONALI - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389068-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - MUTATIO LIBELLI - NOZIONE - ISTANZE CONSEGUENTI AD ECCEZIONI E DOMANDE RICONVENZIONALI - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*

Si ha mutatio libelli soltanto nei casi in cui la parte faccia valere nel corso del giudizio una nuova pretesa, diversa da quella originaria, che dia luogo ad una trasformazione obbiettiva della controversia, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo; devono percio ritenersi comprese nella facolta dell'emendatio libelli le nuove istanze che siano determinate dall'esigenza di contrastare le eccezioni e le domande riconvenzionali del convenuto. (nella specie gli attori avevano chiesto la cessazione della proroga legale, affermando che non disponevano di alcun alloggio da destinarsi ai bisogni della loro figlia, ma, dinanzi all'eccezione che essi disponevano di un appartamento nello stesso stabile in cui si trovava quello occupato dai convenuti, avevano chiesto il rilascio dell'appartamento dei convenuti chiedendo di provare che l'altro immobile non era idoneo alle esigenze della famiglia della figlia). (Conf 3369/72, mass n 361212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)