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Sez. L, Sentenza n. 2252 del 27/02/1995 (Rv. 490759 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Note di qualifica - Onere di motivazione - Funzione - Clausola contrattuale collettiva prevedente la corresponsione del premio di rendimento soltanto per il personale con una certa qualifica - Contestazione del mancato conseguimento di una data nota di qualifica - Controllo giudiziale conseguente - Ammissibilità - Incidenza.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490759-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

Le valutazioni del datore di lavoro concernenti le note di qualifica dei dipendenti (nella specie, di un istituto di credito) non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo, e soprattutto agli obblighi di correttezza e buona fede, con l'onere di motivare le note suddette al fine di consentire al giudice il sindacato in ordine all'eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione ovvero di motivi illeciti. Consegue che la clausola della contrattazione collettiva, che prevede la corresponsione di un premio di rendimento ai dipendenti che abbiano conseguito una determinata nota di qualifica, non sancisce un potere soggettivo insindacabile del datore di lavoro potendo il dipendente, cui tale premio sia negato per il mancato conseguimento della nota di qualifica necessaria, contestare la motivazione e quindi la legittimità di quest'ultima. Il controllo giudiziale diretto a verificare che siano agevolmente riconoscibili le ragioni che abbiano condotto alla attribuzione di una nota di qualifica negativa (nella specie di "mediocre") deve essere, poi, più rigorosa in presenza di una clausola contrattuale che faccia dipendere dalla mera ripetizione di una simile qualifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)