Sez. 2, Sentenza n. 1518 del 18/05/1972 (Rv. 358207 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DI TUTTI I CONTRAENTI - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - DI TUTTI I CONTRAENTI - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Non ricorre necessita di litisconsorzio fra le parti di un rapporto plurisoggettivo quando il giudice e chiamato a conoscerne incidenter tantum al solo effetto di accertare il fondamento di una domanda o di una eccezione giacche in tal caso la sua decisione sul punto non acquista autorita di cosa giudicata. Pertanto, il contraddittorio di tutti i partecipanti all'atto impugnato di simulazione e necessario soltanto quando questa, ovvero la nullita per altra causa, siano dedotte in via di Azione, principale o riconvenzionale, e non quando il relativo accertamento formi oggetto di una semplice eccezione del convenuto o costituisca un mero presupposto logico-giuridico dell'Azione, nel cui petitum non e espressamente compreso, e debba, quindi, essere compiuto solo in via incidentale. (Conf 2485'70, mass n 348765; 3777'69, mass n 344062; 4067'68, mass (Conf n 337702; 3392'68, mass n 336445; V 1512'71, mass n 351866; 1394 (Conf '70, mass n 347168).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)