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Sez. L, Sentenza n. 11471 del 01/08/2002 (Rv. 556526 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolare di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana col "pro - rata" estero - Diritto alla perequazione automatica - Mancata erogazione del "pro - rata" pur in presenza di regolare contribuzione - Applicabilità del beneficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556526-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Il principio secondo cui la perequazione automatica prevista dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col "pro - rata" corrisposto da un istituto assicuratore estero (in coerenza con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 e dal Regolamento Comunitario n. 1408 del 1971) deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui - pur in presenza di una contribuzione regolarmente versata - il lavoratore all'estero non abbia effettivamente percepito il "pro - rata" che determina il superamento del minimo pensionistico, non potendo il ritardo nella erogazione del beneficio pensionistico andare a danno dell'assistito, il quale ha diritto a vedere ricostruita la propria posizione, in ogni caso e ad ogni effetto, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 51, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)