Sez. L, Sentenza n. 11699 del 30/07/2003 (Rv. 565522 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Domanda nuova - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad un'originaria domanda ex art. 18, legge n. 300 del 1970 e successiva proposizione in appello di domanda di pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo successivo alla domanda giudiziaria di illegittimità del contratto a termine.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO
Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della "causa petendi", non consentita in appello, quando la pretesa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e introduca nel processo un nuovo tema di indagine che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia - non venendo in questione, quindi, solamente una diversa qualificazione giuridica - come è nel caso in cui in primo grado sia stata chiesta la reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970 e la conseguente indennità risarcitoria ed in appello siano state chieste le retribuzioni a partire dalla domanda giudiziale di illegittimità del contratto a termine, dato che la pretesa avente ad oggetto la reintegrazione ex art. 18 cit. rappresenta un "petitum" del tutto diverso dalla pretesa avente ad oggetto le retribuzioni non corrisposte, ed anche la "causa petendi" è diversa, consistendo in un caso nell'illegittimità del licenziamento e nell'altro nell'illegittimità del termine opposto al contratto e sulla relativa costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 700 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)