Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 237033 - 01
SPORT | Reato di frode sportiva ex art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 - Condotte fraudolente - Responsabilità del partecipante alla competizione - Configurabilità - Condizioni.
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Commette il reato di frode sportiva (art. 1, comma primo, L. n. 401 del 1989) anche l'atleta che abbia consapevolmente e volutamente accettato di compiere "altri atti fraudolenti" diversi da quelli dettagliatamente indicati dalla prima parte della stessa disposizione (ad esempio, accettando la somministrazione di sostanze dopanti per esaltare le proprie doti atletiche) al fine di alterare la genuinità del risultato di una competizione sportiva.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)