Sez. L, Sentenza n. 4729 del 10/11/1989 (Rv. 464138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE - BASE DI COMPUTO - EMOLUMENTI CON CADENZA ANNUALE E CON TETTO MASSIMO DI SPESA - INCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI ESCLUSIONE DI ALCUNE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE - BASE DI COMPUTO - EMOLUMENTI CON CADENZA ANNUALE E CON TETTO MASSIMO DI SPESA - INCLUSIONE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI ESCLUSIONE DI ALCUNE COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE ORDINARIA - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
La maggiorazione per il lavoro straordinario va calcolata sulla retribuzione ordinaria, che, pur essendo più ristretta della nozione di retribuzione in senso onnicomprensivo, comprende ogni elemento retributivo erogato in funzione integrativa del compenso per la normale prestazione di lavoro, senza potersi negare l'inclusione di un emolumento nell'ambito della detta retribuzione ordinaria per le sole circostanze che l'erogazione di esso (nella specie, premio di collaborazione previsto da accordi aziendali) abbia cadenza annuale e che in relazione al medesimo sia previsto un tetto massimo di spesa. Peraltro, la disciplina collettiva ben può disporre che dalla base di computo della maggiorazione per il lavoro straordinario siano escluse una o più componenti della retribuzione ordinaria, sempreché, mediante la previsione di una percentuale di maggiorazione superiore a quella minima (dieci per cento) che per legge (artt. 2108 cod. civ. e 5 R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) dovrebbe applicarsi sull'intera retribuzione ordinaria, assicuri al lavoratore un risultato economico pari o superiore a quello derivante da tale disciplina legale. (V 5178/88, mass n 453782; (V 586/87, mass n 450313; (V 287/83, mass n 425094; (Conf 4378/89, mass n 463956; (Conf 197/89, mass n 461406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)