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Sez. L, Sentenza n. 5178 del 12/06/1987 (Rv. 453782 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE - CALCOLO - BASE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA - LIMITI - DISCIPLINA ILLEGITTIMAMENTE ESCLUDENTE UNA VOCE RETRIBUTIVA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ SPECIALE E DEL COSIDDETTO ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453782-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - MAGGIORAZIONE - CALCOLO - BASE RETRIBUTIVA - DETERMINAZIONE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA - LIMITI - DISCIPLINA ILLEGITTIMAMENTE ESCLUDENTE UNA VOCE RETRIBUTIVA - VALIDITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA COSIDDETTA INDENNITÀ SPECIALE E DEL COSIDDETTO ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE.*

Anche in tema di rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, attesa l'inesistenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, la Determinazione della base retributiva sulla quale calcolare la maggiorazione per il lavoro straordinario è riservata alla contrattazione collettiva, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., la quale trova limite in previsioni legislative che impongano il computo di determinati emolumenti, ferma peraltro la validità di una disciplina che, nonostante l'illegittima esclusione di una voce retributiva, assicuri al lavoratore, attraverso la previsione di una percentuale di maggiorazione superiore a quella minima legale (dieci per cento ex art. 3 R.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2326), un risultato economico non inferiore a quello che egli avrebbe conseguito in base al calcolo della maggiorazione legale minima su una base retributiva più ampia. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva ritenuto la computabilità, al fine suddetto, della cosiddetta indennità speciale istituita dall'accordo aziendale 22 settembre 1975, senza verificarne l'includibilità tra gli elementi della retribuzione normale definita dall'art. 6 del C.C.n.L. 23 luglio 1976, e del cosiddetto elemento distinto della retribuzione, istituita dall'art. 14 di tale contratto, nonostante la contraria previsione espressa di tale disposizione contrattuale). (V 1669/85, mass n 439639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 14, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)