Sez. L, Sentenza n. 2286 del 09/03/1994 (Rv. 485625 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Stabile e non transitoria contrazione dell'attività - Contestazione di tale presupposto successiva al relativo accertamento con riferimento a comportamenti successivi al licenziamento - Inammissibilità - Conseguenze - Nuove assunzioni nelle mansioni e specialità proprie dei lavoratori licenziati - Effetti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
Ove sia dimostrata la stabile e non transitoria contrazione della attività imprenditoriale, tale presupposto del licenziamento collettivo non può essere contestato con riferimento a comportamenti successivi al licenziamento dei dipendenti, come nella ipotesi di nuove assunzioni nelle mansioni e specialità proprie dei lavoratori licenziati, che comporta solo il diritto di questi ultimi alla riassunzione preferenziale.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)