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Sez. L, Sentenza n. 5392 del 08/10/1980 (Rv. 409276 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - CHIUSURA DI UN CANTIERE EDILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI - AUTOMATICA GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ESCLUSIONE - ULTERIORI CONDIZIONI - SOPPRESSIONE DI UNA UNITA DI LAVORO E CONTESTUALE CREAZIONE DI ALTRE UNITA CON ASSUNZIONE DI ALTRO PERSONALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409276-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - CHIUSURA DI UN CANTIERE EDILE PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI - AUTOMATICA GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ESCLUSIONE - ULTERIORI CONDIZIONI - SOPPRESSIONE DI UNA UNITA DI LAVORO E CONTESTUALE CREAZIONE DI ALTRE UNITA CON ASSUNZIONE DI ALTRO PERSONALE - RILEVANZA.*

La sola circostanza della chiusura di un cantiere edile per ultimazione dei lavori non costituisce elemento sufficiente per ritenere giustificato il licenziamento collettivo per riduzione di personale ma, ai predetti fini, e necessario stabilire se, per effetto di una ristrutturazione dell'azienda, sia stato necessario sopprimere un certo numero di posti di lavoro, sicche occorre verificare, di volta in volta, se la chiusura del cantiere abbia imposto realmente la risoluzione di una pluralita di rapporti di lavoro e se fra questi sia compreso quello del dipendente che ha impugnato il proprio licenziamento. Pertanto, la creazione di altre unita produttive, nel momento in cui ne viene soppressa una, con assunzione di altro personale avente le stesse mansioni del lavoratore licenziato va valutata quale sintomo di obiettivo difetto dell'allegata esigenza di ristrutturazione, almeno con riferimento al rapporto in contestazione. (V 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)