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Sez. 1, Sentenza n. 9538 del 15/09/1993 (Rv. 483760 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità | Attività a fini espropriativi compiuta dall'Istituto Autonomo Case Popolari su delega del Comune ex art. 60 della legge n. 865 del 1971 - Corresponsione dell'indennità di occupazione legittima e di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva - Domanda del privato - Legittimazione passiva del Comune - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483760-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità

Con riguardo all'attività a fini espropriativi compiuta da un istituto autonomo per le case popolari su delega del comune nel quadro della collaborazione ex art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, anche il Comune è legittimato passivo in ordine alla domanda del privato di corresponsione dell'indennità di occupazione legittima e di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva nel caso in cui l'istituto, dopo aver occupato legittimamente il fondo, abbia su di esso realizzato l'opera entro il periodo di occupazione legittima, atteso che, in mancanza di ulteriori attività materiali dell'istituto oltre tale periodo, il privato mantiene ormai rapporti soltanto con il Comune, divenuto proprietario del suolo incorporato nell'opera edificata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)