Sez. U, Sentenza n. 4618 del 06/11/1989 (Rv. 464060 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE - RICHIESTE DI SOSPENSIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE - RICHIESTE DI SOSPENSIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Con riguardo ad esecuzione esattoriale per la riscossione di imposte dirette, nella disciplina di cui al d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, deve essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'opposizione avverso l'esecuzione medesima che sia proposta per conseguirne l'inibitoria, perché il potere di disporre tale sospensione non spetta né al giudice ordinario, né al giudice tributario, ma è attribuito, in via amministrativa, all'intendente di finanza (artt. 39, 53 e 54 del citato decreto), contro le cui determinazioni le parti possono poi insorgere davanti al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità. (V 1501/88, mass n 457590; (V 4438/87, mass n 453162).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)