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Sez. U, Sentenza n. 27305 del 17/11/2008 (Rv. 605661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Regime giuridico precedente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico - Sospensione cautelare con durata superiore alla sospensione dalla qualifica - Conseguenze - Diritto del dipendente alle retribuzioni non percepite per il periodo eccedente la durata della sospensione inflitta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, nel regime giuridico precedente la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, il rapporto tra sospensione cautelare e sanzione della sospensione dalla qualifica è regolato dagli artt. 96 t.u. n. 3 del 1957 e 26 del c.c.n.l. per il triennio 1994-97, i quali prevedono che, se la sospensione cautelare supera in durata la sospensione dalla qualifica, il dipendente ha diritto alle retribuzioni non percepite per il periodo eccedente la durata della sospensione inflitta. (Nella specie, i dipendenti avevano subito una sospensione cautelare eccedente la durata della sanzione disciplinare, nel caso costituita dalla sospensione dal servizio applicata da un collegio arbitrale di disciplina in luogo del licenziamento precedentemente irrogato).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)