Sez. 3, Sentenza n. 3729 del 10/04/1998 (Rv. 514435 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Responsabilità dell'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore in liquidazione coatta - Estensione oltre i limiti del massimale di legge per le somme dovute per interessi e rivalutazione - Presupposti - Comportamento colpevolmente defatigatorio sulla gestione del sinistro - Rilevanza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria R.C.A., l'impresa cessionaria del portafoglio della compagnia assicuratrice posta in l.c.a. è responsabile nei confronti dei danneggiati oltre i limiti del massimale di legge in vigore alla data dell'incidente (ex art. 21 u.c. legge 990 del 1969) delle somme dovute dall'assicuratore per interessi e rivalutazione monetaria in conseguenza del comportamento colpevolmente defatigatorio nella gestione del sinistro. Corte cost. n. 560 del 1987.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)