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Sez. 5, Sentenza n. 13969 del 12/11/2001 (Rv. 550161 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Art. 52, quarto comma, ultima parte, d.P.R. n.131 del 1986 - Interpretazione - Inapplicabilità del calcolo automatico - Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria - Strumenti urbanistici - Perfezionamento - Necessità - Adozione del piano regolatore generale da parte di un Comune non seguita dall'approvazione regionale - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550161-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale il calcolo automatico del valore dei beni immobili ai fini dell'imposta "non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", va interpretata nel senso che gli strumenti urbanistici, cui essa si riferisce, sono "strumenti urbanistici perfetti", che cioè devono avere completato il loro procedimento di formazione, sicché è insufficiente l'adozione del piano regolatore generale da parte di un Comune non seguita dall'approvazione da parte della Regione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)