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Sez. 5, Sentenza n. 4381 del 27/03/2002 (Rv. 553320 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Valutazione automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità ai terreni fatti oggetto, negli strumenti urbanistici, di destinazione edificatoria - Interpretazione - Strumenti urbanistici - Nozione - Perfezionamento mediante approvazione da parte della regione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553320-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, ai fini della inapplicabilità, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, ultimo periodo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del criterio di valutazione automatica "per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", non occorre che lo strumento urbanistico, adottato dal comune, abbia perfezionato il proprio iter di formazione mediante l'approvazione da parte della regione, atteso che l'adozione dello strumento urbanistico, con inserimento di un terreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità e, quindi, è sufficiente a far venir meno, ai fini anzidetti, la natura agricola del terreno medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)