Sez. 5, Sentenza n. 4426 del 26/03/2003 (Rv. 561420 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE | Valutazione automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità ai terreni fatti oggetto, negli strumenti urbanistici, di destinazione edificatoria - Interpretazione - Strumenti urbanistici - Nozione - Perfezionamento mediante approvazione da parte della regione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ai fini della inapplicabilità, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, ultimo periodo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del criterio di valutazione automatica "per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria", non è sufficiente la "potenzialità" edificatoria del terreno (pur valida ad altri fini), occorrendo invece che il piano regolatore abbia perfezionato il proprio iter amministrativo mediante l'approvazione da parte della regione (che non è mera condizione di efficacia del piano) e sia entrato in vigore.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)