Sez. 3, Sentenza n. 4057 del 05/07/1985 (Rv. 441578 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, per il quale il mancato pagamento del canone costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., soltanto se siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, non trova applicazione alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)