Sez. 3, Sentenza n. 4600 del 16/07/1986 (Rv. 447326 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DISPOSTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ NELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DI QUELLO DI ABITAZIONE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - DISPOSTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ NELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DI QUELLO DI ABITAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978, per il quale il mancato pagamento del canone o degli oneri accessori costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., soltanto se siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, non trova applicazione nelle locazioni di immobili destinati ad uso diverso di quello di abitazione. (V 2594/84, mass n 434612; (Conf 4057/85, mass n 441578).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)