Sez. 1, Sentenza n. 7178 del 16/05/2002 (Rv. 554492 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Domanda di risoluzione del contratto - Esclusione - Clausola risolutiva espressa - Manifestazione della volontà di avvalersene da parte del contraente in bonis - Contenuta nella domanda di ammissione allo stato passivo - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale. Da ciò consegue, fra l'altro, che, nell'ipotesi in cui la domanda, tesa ad accertare detta condizione risolutiva, sia formulata, con riguardo all'inadempimento del contraente il quale sia stato dichiarato fallito, attraverso la domanda di ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, la relativa azione soggiace alla regola del concorso formale sancita nell'art. 51 della legge fallimentare, e deve essere dichiarata improponibile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)