Sez. L, Sentenza n. 3773 del 25/02/2004 (Rv. 570514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione del c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, la cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e dei vizi di motivazione. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione suddetta e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esaurientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, e pertanto ha confermato, la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di un dipendente di un Consorzio di bonifica, inquadrato nella settima fascia funzionale, quarto livello retributivo, ad essere inquadrato nel primo livello della medesima settima fascia, sul presupposto che l'art. 2 del CCNL 18 luglio 1985 per i dipendenti dei consorzi di bonifica escludeva per i lavoratori in posizione di dipendenza funzionale dal capo settore, inquadrato nel primo livello, il richiesto inquadramento nel superiore livello).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)