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Sez. L, Sentenza n. 1555 del 03/02/2003 (Rv. 560226 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione del ccnl degli autoferrotranvieri in materia di computo dell'indennità di trasferta.
Stato
decisa il 2003-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560226-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 20/B, lettera f), del ccnl del 1976 per gli autoferrotranviari, aveva affermato che, ai fini del computo dell'indennità di trasferta, l'assenza dalla residenza deve essere calcolata dall'orario di partenza a quello di ritorno al capolinea, non potendo tenersi contro del tempo impiegato per raggiungere quest'ultimo dal luogo di residenza del lavoratore e viceversa).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)