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Sez. 2, Sentenza n. 730 del 08/02/1982 (Rv. 418539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 297 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 297 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

La norma dell'art. 297 cod. proc. civ. che fa decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione del processo dalla cessazione della causa di sospensione, presuppone che al momento della pronuncia dell'ordinanza di sospensione sia effettivamente sussistente la causa che giustifica il provvedimento sospensivo. Pertanto, qualora risulti che alla data dell'ordinanza di sospensione non sussisteva la causa di sospensione posta a fondamento del provvedimento stesso, l'inosservanza del termine perentorio predetto è del tutto irrilevante e non comporta l'Estinzione del processo tardivamente riassunto. (Conf 6414/79, mass n 403146; (Conf 182/73, mass n 361972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)