Sez. L, Sentenza n. 13267 del 06/06/2007 (Rv. 597689 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Condizioni - Intervenuta dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità - Mancanza - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Diversità dei motivi - Ammissibilità - Termine - Decorrenza dalla notificazione della prima impugnazione - Contestuale dichiarazione d'inammissibilità del primo ricorso - Irrilevanza - Mera notificazione del primo ricorso - Consumazione del potere d'impugnazione - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata: la mera notificazione del primo ricorso non comporta infatti la consumazione del potere d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)