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Sez. 3, Sentenza n. 4243 del 15/11/1976 (Rv. 382930 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - IN GENERE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - STIPULAZIONE DA PARTE DEL SINGOLO COMUNISTA - LICEITA - NATURA - ATTO DI UTILE GESTIONE - DIVERSITA DEI DIRITTI CONCORRENTI SUL MEDESIMO BENE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382930-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - IN GENERE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - STIPULAZIONE DA PARTE DEL SINGOLO COMUNISTA - LICEITA - NATURA - ATTO DI UTILE GESTIONE - DIVERSITA DEI DIRITTI CONCORRENTI SUL MEDESIMO BENE - IRRILEVANZA.*

Nella comunione il singolo comunista puo procedere alla locazione della cosa comune e agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione stessa, trattandosi di un atto di utile gestione nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della cosa comune, per il quale e da presumere, salvo prova contraria, che egli abbia agito con il consenso degli altri. Ne tale disciplina muta nel caso in cui i diritti concorrenti sul medesimo bene siano diversi (nella specie: diritto di proprieta e diritto di usufrutto uxorio pro quota), poiche in tale ipotesi si verifica una comunione incidentale impropria o di godimento, alla quale si rendono applicabili, in particolare ai fini degli Atti di godimento e degli Atti di disposizione dei connessi rapporti locatizi, le norme proprie della comunione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)