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Sez. U, Sentenza n. 3191 del 25/03/1991 (Rv. 471442 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - In genere | Esecuzione esattoriale. Art. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973 - Divieto di opposizione agli atti esecutivi e conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1991-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471442-01

Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - In genere

Nell'ambito dell'esecuzione esattoriale, il divieto della opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ed il conseguenziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario, previsti dagli artt. 53 e 54 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, riguardano tutti gli atti della procedura, senza possibilità di distinguere fra quelli dell'esattore e quelli del giudice dell'esecuzione (nella specie, provvedimento di aggiudicazione di immobile in esito ad incanto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)