Sez. U, Sentenza n. 2755 del 08/03/1993 (Rv. 481302 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Riscossione coattiva di imposte dirette - Esecuzione esattoriale - Opposizioni agli atti esecutivi ed all'opposizione - Giurisdizione ordinaria nella pendenza dell'esecuzione - Esclusione - Esecuzione promossa su provvedimento definitivo di autorità tributaria estera in applicazione di una convenzione di mutua assistenza fra l'Italia ed uno stato estero - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
In pendenza dell'esecuzione esattoriale - intrapresa, per la riscossione coattiva di imposte dirette, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1972 n. 62 -, difetta la giurisdizione ordinaria relativamente alle opposizioni previste dagli artt. da 615 a 618 cod. proc. civ., essendo il potere giurisdizionale riconosciuto solo per l'azione successiva al compimento della procedura esattoriale, volta ad accertare "ex post" la legittimità o meno di questa ed il diritto al risarcimento del danno, ed il potere di sospensione dell'esecuzione devoluto all'Intendente di Finanza, senza che rilevi in contrario essere stata l'esecuzione forzata promossa in forza di provvedimento amministrativo definitivo della competente autorità tributaria di uno Stato estero ed in applicazione di una Convenzione di mutua assistenza fra l'Italia e detto Stato (nella specie, la Convenzione fra Italia e Germania firmata a Roma il 9 giugno 1938 ed approvata con R.D.L. 9 settembre 1938 n. 1676).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Tratt. Internaz. 09/06/1938, Regio Decr. Legge 09/09/1938 num. 1676, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)