Sez. L, Sentenza n. 13083 del 05/06/2009 (Rv. 608738 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 1362 cod. civ. - Ricerca della comune intenzione delle parti - Necessità - Limitazione al senso letterale delle parole - Esclusione - Art. 12 preleggi - Differenza - Interpretazione di una transazione sindacale - Applicazione del criterio letterale - Condizioni - Ricerca della comune volontà delle parti risultante dal complesso dell'atto - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione dei contratti collettivi, l'art. 1362 cod. civ. impone all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, in ciò differenziandosi dall'art. 12 delle preleggi che, nell'interpretazione della legge, assegna un valore prioritario al dato letterale, individuando, quale ulteriore elemento, l'intenzione del legislatore. Ne consegue che, ove il giudice di merito, nell'interpretare una transazione sindacale, abbia risolto i dubbi posti dal senso letterale delle parole mediante un'analisi adeguata e compiutamente motivata della comune intenzione delle parti come risultante dal complesso dell'atto, il processo ermeneutico è conforme ai canoni legislativi e non presenta vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)