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Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 08/03/1983 (Rv. 426548 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - LONTANANZA FISICA DEI CONIUGI DERIVANTE DA FATTI INVOLONTARI - INIZIO DELLA SEPARAZIONE DI FATTO - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1983-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426548-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI - LONTANANZA FISICA DEI CONIUGI DERIVANTE DA FATTI INVOLONTARI - INIZIO DELLA SEPARAZIONE DI FATTO - MOMENTO DETERMINANTE.*

La separazione di fatto che, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) legge 1 dicembre 1970 n. 898, giustifica la pronunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove si sia protratta per un determinato periodo di tempo e si sia tradotta in un irreversibile fallimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, ricorre non soltanto nel caso di separazione consensuale non omologata o di separazione giudiziale non sfociata in una sentenza definitiva, ma ogni qualvolta si sia verificata un'obiettiva e stabile interruzione della convivenza, ancorché per effetto del comportamento di uno solo dei coniugi, inequivocabilmente idoneo a dimostrare all'altro l'intento di dissolvere il vincolo coniugale. Pertanto, quando la lontananza fisica dei coniugi abbia avuto origine da fatti involontari (lavoro, studio, salute), la separazione di fatto può ritenersi iniziata soltanto dal momento in cui il difetto della convivenza diventa volontario e l'altro coniuge - se tale intenzione sia limitata ad uno solo di essi - sia divenuto consapevole di tale situazione, salvo che questa consapevolezza risulti obiettivamente impossibile. (Conf 2223/82, mass n 420091, sulla seconda parte; (Conf 5874/81, mass n 416614, sulla prima parte; (Conf 1124/81, mass n 411686; (Conf 554/80, mass n 403943).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)