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Sez. 1, Sentenza n. 554 del 23/01/1980 (Rv. 403943 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SEPARAZIONE DI FATTO - NOZIONE - ELEMENTI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - VOLONTA DI UNO SOLO DEI CONIUGI DI NON PIU RISTABILIRE LA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403943-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SEPARAZIONE DI FATTO - NOZIONE - ELEMENTI OGGETTIVO E SOGGETTIVO - VOLONTA DI UNO SOLO DEI CONIUGI DI NON PIU RISTABILIRE LA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Si ha separazione di fatto quando tra i coniugi venga a stabilirsi una situazione di vita in cui, dal punto di vista oggettivo, difetti il consortium vitae, e cioe quel minimo di organizzazione domestica comune, caratterizzata dalla disponibilita al reciproco aiuto personale e, normalmente, da rapporti sessuali, e, dal punto di vista soggettivo, vi sia il proposito di non piu ristabilire la convivenza stessa per Mancanza di affectio coniugalis: a tal fine e sufficiente anche la volonta di uno solo dei coniugi, purche portata a conoscenza dell'altro, ovvero, se cio risulti obbiettivamente impossibile, evidenziata in un comportamento non equivoco che renda palese la rottura del consorzio familiare. (Conf 5112/78, mass n 394862; (Conf 2909/78, mass n 392332; (Conf 2624/78, mass n 391989; (Conf 4519/77 mass n 388124).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)