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Sez. 1, Sentenza n. 5874 del 07/11/1981 (Rv. 416614 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - ESTREMI - INTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA PER EFFETTO DEL COMPORTAMENTO DI UNO SOLO DEI CONIUGI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416614-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - ESTREMI - INTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA PER EFFETTO DEL COMPORTAMENTO DI UNO SOLO DEI CONIUGI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La separazione di fatto che, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, giustifica la pronunzia di scioglimento del matrimonio, ove si sia protratta per un determinato periodo di tempo e si sia tradotta in un irreversibile fallimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, ricorre non soltanto nel caso di separazione consensuale non omologato o di separazione giudiziale non sfociata in una sentenza definitiva, ma ogniqualvolta si sia verificata un'obiettiva e stabile interruzione della convivenza, ancorché per effetto del comportamento di uno solo dei coniugi, inequivocabilmente idoneo a dimostrare all'altro coniuge l'intento di dissolvere il vincolo coniugale. (Conf 554/80, mass n 403943; (Conf 5112/78, mass n 394862).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)