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Sez. 2, Sentenza n. 3339 del 07/03/2002 (Rv. 552892 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Requisito della decisività - Nozione - Fattispecie in tema di revocazione di sentenza della Suprema Corte.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552892-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

L'errore di fatto previsto dall'art. dall'art. 395, n. 4), cod. proc. civ., idoneo a costituire, ai sensi dell'art. 391 dello stesso codice, motivo di revocazione anche della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve presentare il requisito della decisività, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione con cui si lamentava l'erronea affermazione del difetto di prova, relativa all'entrata in vigore di un nuovo piano regolatore comunale, in una sentenza della stessa corte che, però, si fondava anche, autonomamente, sulla ritenuta inammissibilità del corrispondente motivo di impugnazione, inteso ad introdurre una nuova indagine di merito - concernente la destinazione urbanistica della zona interessata - preclusa in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)