Sez. 1, Sentenza n. 30607 del 15/04/2014 Cc. (dep. 11/07/2014) Rv. 261494 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - IN GENERE | Vincolo per lo Stato di esecuzione a rispettare natura e durata della pena stabilite dallo Stato di condanna - Sussistenza - Liberazione condizionale concessa nello stato di condanna - Recepimento in Italia del beneficio - Necessità - Conseguenze.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - ESECUZIONE - IN GENERE
In tema di esecuzione, la sentenza di condanna emessa da uno Stato straniero e riconosciuta in Italia non può essere eseguita nel territorio nazionale qualora il condannato, dopo aver fatto rientro nello Stato di provenienza, ivi abbia espiato la pena eseguibile in Italia fino ad essere ammesso alla liberazione condizionale, con la conseguenza che il P.M. deve prendere atto della improcedibilità dell'esecuzione e richiedere al tribunale di sorveglianza il solo recepimento del beneficio già concesso all'estero per assicurarne gli effetti anche nel territorio nazionale, previa verifica della corrispondenza con l'analogo istituto previsto dall'ordinamento interno, senza disporre l'arresto del condannato in applicazione dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 738, Legge 25/07/1988 num. 334 art. 10, Legge 30/07/1989 num. 257 art. 3, Tratt. Internaz. 21/03/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)