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Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006 (Rv. 586189 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Mutuo fondiario garantito da ipoteca - Azione di risarcimento danni da parte del terzo acquirente di immobili ipotecati - Onere della prova del pregiudizio - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586189-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di mutuo ipotecario, agli effetti dell'azione di risarcimento dei danni, il terzo acquirente di immobili ipotecati - cui l'art. 2858 cod. civ. attribuisce il diritto potestativo di pagare i creditori iscritti ovvero di rilasciare i beni ovvero di liberarli dalle ipoteche - deve dimostrare di avere effettivamente tenuto una di tali condotte, dovendosi distinguere, in mancanza di prova di un effettivo pregiudizio, tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale, come nel caso di impossibilità o di ritardo nel rivendere il bene a terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la congruità della motivazione della sentenza impugnata che aveva accertata l'insussistenza dell'attualità del danno dedotto dal terzo acquirente dei beni ipotecati, siccome individuato nel mero pericolo di esecuzione da parte del creditore ipotecario e nella permanenza del vincolo che, pur potendo agire sulla commerciabilità dei beni stessi, avrebbe richiesto la prova concreta della mancata vendita o delle difficoltà incontrate nella vendita stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)