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Sez. 3, Sentenza n. 13892 del 28/06/2005 (Rv. 582559 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE | Colpa per omissione - Presupposti - Obbligo giuridico di impedire l'evento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582559-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE

Affinchè una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del "neminem laedere" o ad una generica antidoverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a suo carico, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità di un comune in relazione a danni subiti da un privato per il crollo di ruderi di fabbricati sovrastanti un proprio immobile, in quanto non aveva indicato precisamente quali altre opere o interventi di riassetto del terreno, oltre quelli omessi dallo Stato e non dall'ente territoriale, quest'ultimo avrebbe dovuto porre in essere e in forza di quale previsione normativa o di altra specie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)