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Sez. 1, Sentenza n. 13831 del 23/09/2002 (Rv. 557513 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione giuridica dell'azione adottata dal giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza esclusiva - Fattispecie in tema di opposizione ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981.
Stato
decisa il 2002-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557513-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio cosiddetto "dell'apparenza", ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione esperita, per come essa sia stata operata dal giudice del provvedimento stesso, e indipendentemente dalla sua esattezza (sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione, nonché dal tipo di procedimento seguito, e l'accertamento del giudice dell'impugnazione in ordine alla qualificazione che il giudice del provvedimento impugnato abbia dato all'azione costituisce giudizio di merito, non censurabile in cassazione se congruamente e logicamente motivato. (Nella fattispecie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza del tribunale, che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del pretore pronunciata su azione da quest'ultimo qualificata - secondo l'apprezzamento del tribunale, congruamente e logicamente motivato - come opposizione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, per la quale non è consentito l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)