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Sez. L, Sentenza n. 3111 del 24/10/1974 (Rv. 371587 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - CONDIZIONI - TRATTATIVE PER UN BONARIO COMPONIMENTO DELLA LITE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371587-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - FORMA - TACITA - CONDIZIONI - TRATTATIVE PER UN BONARIO COMPONIMENTO DELLA LITE - ESCLUSIONE.*

La rinunzia tacita alla prescrizione postula l'esistenza di una incompatibilita assoluta fra il comportamento del debitore e la volonta del medesimo di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto. Pertanto, le trattative dirette a raggiungere una definizione bonaria della controversia non importano, di per se, una rinunzia, sia pur tacita, al diritto di eccepire la prescrizione, poiche non integrano un comportamento incompatibile con la volonta di farla valere, ove l'accordo transattivo non venga raggiunto. (V 3733'71, mass n 355533; 1344'71, mass n 351562).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)