Sez. 3, Sentenza n. 1344 del 11/05/1971 (Rv. 351562 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDIZIONI.*
Perche sussista rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioe che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilita di una diversa interpretazione l'inequivocabile volonta di rinunziare alla prescrizione gia maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto. (V 2905'68, mass n 335652).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)