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Sez. 3, Sentenza n. 1344 del 11/05/1971 (Rv. 351562 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351562-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNCIA - TACITA - CONDIZIONI.*

Perche sussista rinunzia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioe che nel comportamento del debitore sia necessariamente insito, senza possibilita di una diversa interpretazione l'inequivocabile volonta di rinunziare alla prescrizione gia maturata, e quindi di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era invece estinto. (V 2905'68, mass n 335652).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)