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Sez. 6, Ordinanza n. 22430 del 23/05/2025 Cc. (dep. 13/06/2025) Rv. 288277-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Omessa condanna dell'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile - Procedura di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288277-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

E' emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza che abbia omesso di condannare l'imputato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre il rigetto delle richieste della parte civile o la compensazione, totale o parziale, di dette spese.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)