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Sez. 6, Sentenza n. 27073 del 15/05/2025 Cc. (dep. 24/07/2025) Rv. 288519-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Giudizio di appello - Omessa statuizione sulle spese processuali sostenute dalla parte civile - Procedura di correzione di errore materiale - Esclusione - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288519-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

Non è emendabile con il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello, trattandosi di decisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza della richiesta e sulla entità della liquidazione, suscettibili di essere censurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)