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Sez. 4, Sentenza n. 6807 del 24/01/2024 Cc. (dep. 15/02/2024) Rv. 285804-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Spese processuali sostenute dalla parte civile - Sentenza di patteggiamento - Omessa statuizione sulle spese - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285804-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

È ricorribile per cassazione, e non emendabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata, ma implicante valutazioni relative sia all'ammissibilità della domanda che all'entità della liquidazione, suscettibili di essere neutralizzate da una possibile compensazione.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)